Condominio e Locazioni
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18645 - pubb. 14/12/2017
Clausola attributiva di uso esclusivo su beni comuni in favore di una o più unità immobiliari in proprietà esclusiva
Cassazione civile, sez. II, 13 Ottobre 2017, n. 24301. Est. Sabato.
Condominio - Clausola attributiva dell'“uso esclusivo” su beni comuni in favore di una o più unità immobiliari in proprietà esclusiva - Incidenza sul carattere comune della proprietà dei beni - Esclusione - Rilevanza ai fini del loro godimento, ex art. 1102 c.c. - Sussistenza - Riconducibilità al diritto reale d’uso ex art. 1021 c.c. - Esclusione - Effetti - Fattispecie
L'"uso esclusivo" su parti comuni dell'edificio riconosciuto, al momento della costituzione di un condominio, in favore di unità immobiliari in proprietà esclusiva, al fine di garantirne il migliore godimento, incide non sull'appartenenza delle dette parti comuni alla collettività, ma sul riparto delle correlate facoltà di godimento fra i condomini, che avviene secondo modalità non paritarie determinate dal titolo, in deroga a quello altrimenti presunto ex artt. 1102 e 1117 c.c. Tale diritto non è riconducibile al diritto reale d'uso previsto dall'art. 1021 c.c. e, pertanto, oltre a non mutuarne le modalità di estinzione, è tendenzialmente perpetuo e trasferibile ai successivi aventi causa dell'unità immobiliare cui accede. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva respinto la domanda del condominio attore, tesa ad accertare che il diritto d'uso esclusivo su due porzioni del cortile, concesso con il primo atto di vendita dall'originario unico proprietario dell'intero edificio in favore di un'unità immobiliare e menzionato anche nell'allegato regolamento, non era cedibile, né poteva eccedere i trent'anni). (massima ufficiale)
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