Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18567 - pubb. 30/11/2017

Mutuo ipotecario condizionato quale titolo esecutivo. Ammortamento alla francese e anatocismo

Tribunale Pescara, 18 Ottobre 2017. Pres., est. Anna Fortieri.


Mutuo ipotecario “condizionato” – Titolo esecutivo valido ai sensi dell’art. 474 c.p.c.

Interessi corrispettivi – Interessi di mora – Differente natura dei due accessori del credito – Ammortamento alla francese – Anatocismo – Esclusione



Per verificare se vi sia stata o meno la consegna del denaro e quindi la disponibilità materiale o giuridica della somma mutuata da parte della mutuataria bisogna fare riferimento al contratto poiché la circostanza che contestualmente alla erogazione e quietanza, la somma, erogata e quietanzata, sia costituita in pegno infruttifero presso la Banca non esclude che la mutuataria ne avesse comunque ricevuto la giuridica disponibilità, atteso che la costituzione in pegno infruttifero costituisce un passaggio distinto ed ulteriore che cronologicamente e logicamente presuppone l’avvenuta traditio e quindi il perfezionamento del contratto con l’insorgere dell’obbligo restitutorio.

Il contratto di mutuo dunque costituisce titolo che documenta un credito certo, liquido ed esigibile ex art. 474 c.p.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Deve escludersi che i tassi pattuiti, con funzioni distinte ed autonome, a titolo di naturale remuneratività del denaro ed a titolo di mora, debbano essere considerati unitariamente ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia.

Neppure può essere condivisa la tesi secondo la quale il piano di ammortamento c.d. "alla francese " determinerebbe una capitalizzazione composta degli interessi.
Tale tipologia di piano di ammortamento prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale che disciplina la cadenza delle rate) e per tutta la durata dell'ammortamento, una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi.  Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale; dal punto di vista del mutuatario, la quota interessi rappresenta il costo per l'uso del denaro mentre la quota capitale rappresenta la somma destinata al rimborso del capitale mutuato.

Il metodo “alla francese” comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce.

Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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