Leasing
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18524 - pubb. 25/11/2017
Distinzione leasing godimento e traslativo, fallimento e clausola penale
Tribunale Reggio Emilia, 02 Novembre 2017. Est. Morlini.
Locazione finanziaria – Distinzione leasing godimento e traslativo – Causa concreta del contratto – Differenza per prescrizione e risoluzione per inadempimento – Sussiste
Distinzione leasing godimento e traslativo – Persistente attualità a seguito della modifica dell’art. 72 L.F
Clausola penale – Riconoscimento alla parte non inadempiente del diritto a ricevere ciò che avrebbe ricevuto nel caso di esecuzione del contratto – Manifesta eccessività – Non sussiste
Compensazione totale o parziale spese di lite – Reciproca soccombenza – Accoglimento domanda per importo inferiore al domandato – Sussiste
La differenza tra leasing di godimento e leasing traslativo riguarda la causa concreta del contratto: nel leasing di godimento, si prevede che la res esaurisca la sua utilità economica entro un determinato periodo di tempo, che coincide di regola con la durata del rapporto; nel leasing traslativo, si intende viceversa realizzare un preminente e coessenziale effetto traslativo, dato che il bene è destinato a conservare, alla scadenza del rapporto, un valore residuo particolarmente apprezzabile per l’utilizzatore, in quanto notevolmente superiore al prezzo di riscatto, cosicché tale riscatto non costituisce così un’eventualità marginale ed accessoria, ma rientra nella funzione delle parti assegnata al contratto. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)
La distinzione tra leasing di godimento e traslativo, rilevante ai fini della prescrizione ex artt. 2948 numeri 3 o 4 c.c. o 2946 c.c. e soprattutto ai fini dell’applicabilità dell’articolo 1458 o 1526 c.c. in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, rimane valida anche dopo la modifica dell’articolo 72 L.F. ad opera del D.L. n. 354/2003, il quale ha unitariamente disciplinato gli effetti della risoluzione del contratto di leasing in caso di fallimento: infatti, tale unitaria disciplina si applica alla sola sede fallimentare, poiché l’articolo 72 L.F. trova applicazione solo nel caso in cui il contratto di leasing sia pendente al momento del fallimento dell’utilizzatore, mentre, ove si sia già anteriormente risolto, occorre continuare distinguere a seconda che si tratti di leasing finanziario o traslativo, dovendosi per quest’ultimo utilizzare l’art. 1526 c.c. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)
Non è manifestamente eccessiva ai sensi dell’articolo 1384 c.c. una clausola penale che, in caso di risoluzione per inadempimento, garantisca alla parte non inadempiente il diritto di ricevere ciò che avrebbe ricevuto in caso di corretto adempimento alle obbligazioni contrattuali ad opera di controparte. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)
La compensazione totale o parziale delle spese di lite per reciproca soccombenza ex art. 92 comma 2 c.p.c., può essere effettuata non solo per accoglimento di una sola delle plurime domande azionate, ma anche per accoglimento di soli alcuni capi di un’unica domanda, ovvero di accoglimento dell’unica domanda per un importo inferiore sotto il profilo quantitativo da quello domandato. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Distinzione tra leasing traslativo e leasing finanziario
- ∙ Contratti pendenti alla data di dichiarazione del fallimento
Testo Integrale