Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18425 - pubb. 10/11/2017
Mutuo e usura: interessi moratori usurari e non vincolatività delle istruzioni della Banca d’Italia
Tribunale Como, 11 Ottobre 2017. Est. Petronzi.
Contratto di mutuo – Usura – Rilevanza interessi moratori
Contratto di mutuo – Usura – Determinazione tasso soglia – Non vincolatività istruzioni della Banca d’Italia
Contratto di mutuo – Usura – Rilevanza interessi moratori – Art. 1815 co. 2 – Non comunicabilità del vizio del tasso di mora al tasso corrispettivo – Nullità della clausola del tasso di mora
In tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori. (Leotta Eleonora) (riproduzione riservata)
Le istruzioni della Banca d’Italia, che non costituiscono fonte del diritto, non sono vincolanti nell’ambito della determinazione dell’usurarietà dei tassi di interessi applicati ad un contratto di mutuo, avendo esse il solo scopo di richiedere agli intermediari dati da fornire al Ministero del Tesoro al fine di valutare il TEGM da osservarsi per il trimestre successivo (Nel caso di specie il Giudice ha ritenuto che la determinazione del tasso soglia utilizzato al fine di rilevare l’usurarietà o meno degli interessi di mora non fosse quello indicato nelle istruzioni/circolari pubblicate dalla Banca d’Italia ma quello stabilito nei Decreti Ministeriali emanati dal Ministero dell’Economia, pubblicati ogni trimestre sulla Gazzetta Ufficiale). (Leotta Eleonora) (riproduzione riservata)
In caso di usurarietà degli interessi moratori, l’applicazione dell’art. 1815 co. 2 c.c. non comporta la gratuità del finanziamento ma unicamente la pronuncia di nullità della clausola relativa agli interessi moratori ex art. 1419 c.c. (Nel caso di specie, dove il superamento del tasso soglia riguardava solo il tasso di mora, il Giudice ha limitato la pronuncia di nullità alla clausola relativa agli interessi moratori, disponendo la restituzione al mutuatario dei soli interessi moratori usurari effettivamente corrisposti e non dovuti, non potendo accogliersi la tesi della “comunicabilità” del vizio del tasso di mora al tasso corrispettivo). (Leotta Eleonora) (riproduzione riservata)
Segnalazione della Dott.ssa Eleonora Leotta
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