Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18372 - pubb. 02/11/2017
Conto corrente e prescrizione relativa alla ripetizione delle rimesse imputate al pagamento di debito appostato in forza di clausola dichiarata nulla con efficacia retroattiva
Tribunale Taranto, 20 Novembre 2013. Est. Munno.
Contratto di conto corrente – Nullità delle clausole di determinazione degli interessi e della capitalizzazione trimestrale, nonché di spese, commissioni e valute – Le rimesse effettuate per ripristinare la disponibilità del conto sono sempre ripristinatorie se riferite a rimesse originariamente imputate al pagamento di un debito appostato in forza di una clausola dichiarata nulla con efficacia retroattiva, sicché la prescrizione inizia a decorrere dalla chiusura del conto e non dalle singole rimesse
Il conto corrente bancario è un contratto misto caratterizzato dalle prestazioni tipiche di differenti contratti nominati, riconducibile alla causa del mandato e del deposito. Tale contratto è destinato a soddisfare un interesse durevole del correntista, per cui la sua riconducibilità nel novero dei contratti di durata ad esecuzione continuata, esplicando la banca senza soluzione di continuità la prestazione di custodia tipica del contratto di deposito ai sensi dell’art. 1766 c.c. e, precisamente, del deposito di danaro in banca di cui all’art. 1831 c.c. (deposito a risparmio), configurando quest’ultimo una peculiare applicazione di una ipotesi speciale del primo, costituita a sua volta dal deposito irregolare di cui all’art. 1782 c.c. Il legislatore ha espressamente riconosciuto la sussistenza, quale elemento costitutivo del contratto di conto corrente bancario, della c.d. causa depositi, legando la stessa esistenza del contratto alla istaurazione di un rapporto giuridico idoneo alla costituzione della provvista a mezzo del quale saranno poi adempiuti gli ordini e le disposizioni impartite dal cliente secondo le regole generali del mandato (art.1856 c.c.).Tanto da confermare la prassi contrattuale che vede la banca richiedere al cliente, al momento della costituzione del rapporto di deposito, di una somma minima, a meno che la provvista sia costituita da un’apertura di credito di cui agli artt. 1842 e ss. c.c., come espressamente prevede il ciato art. 1852 c.c.
In questa ipotesi si ha la c.d. apertura di credito in conto corrente, in cui il rapporto inizia con il contestuale accreditamento in favore del correntista di una somma determinata che diviene immediatamente esigibile e può essere utilizzata per la esecuzione degli incarichi di cui all’art. 1856 c.c.
Le singole operazioni compiute, pur conservando la loro autonomia ai fini delle impugnative dei negozi giuridici da cui originano, rappresentano distinti momenti della fase esecutiva del contratto. Pertanto il corso della prescrizione estintiva decorre dalla data di estinzione dell’unico contratto e non già dai singoli atti esecutivi del rapporto negoziale (e ciò proprio alla luce della sentenza delle SS.UU. 24418/2010). La progressiva formazione del saldo che è sempre esigibile, sia per l’esplicita previsione dell’art.1852 che per il mancato richiamo dell’opposto principio sancito dall’art. 1823 c.c. per il diverso contratto di conto corrente ordinario, fa sì che quando questo sia passivo per il correntista alla sua formazione concorrano le poste successivamente formatesi ed aventi differenti cause giuridiche.
La rimessa del correntista viene così obbligatoriamente ad avere funzione solutoria per il principio sancito dall’art.1194 c.c., dovendo ex lege essere imputata dapprima al pagamento degli interessi e spese e, successivamente, ulteriori voci di debito individuate ai sensi dell’art.1193 c.c. qualora esistenti. Nondimeno la declaratoria di nullità della clausola istitutiva di interessi anatocistici od ultralegali, per accertata violazione degli artt. 1283 c.c., 1284 c.c., 117 comma 6 D.lgs. n. 385/1993, DDMM attuativi della legge 108/1996, avendo efficacia retroattiva ex tunc, produce l’eliminazione del saldo della relativa posta passiva con la medesima efficacia temporale, dovendo l’importo essere considerato come non dovuto sin dal momento in cui fu iscritto nel conto, quale logica conseguenza della retroattività naturale della dichiarazione di nullità. La rimessa effettuata dal correntista, divenuta a sua volta nulla per sopravvenuto difetto di causa, rimane tuttavia valida, in forza del generale principio di conservazione dell’atto giuridico sancito dall’art. 1424 c.c. istitutivo della conversione del contratto, estensibile anche agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale, sia essi di carattere negoziale che non negoziale dall’art. 1324 c.c. La rimessa, originariamente imputata al pagamento di un debito appostato in forza di una clausola dichiarata nulla con efficacia retroattiva, viene imputata, ora per allora, al pagamento di altri debiti all’epoca esistenti, in conformità col principio sancito dall’art. 1193 cc., oppure in mancanza di ulteriori debiti concorrenti, acquista natura di un atto di ripristino della provvista a favore del correntista, sia questa originariamente costituita dal deposito di denaro o da una apertura di credito contestuale alla stipula del contratto di conto corrente, secondo la duplice alternativa espressamente contemplata dall’art. 1852 c.c. Il ripristino della disponibilità può infatti avvenire sia incrementando il saldo attivo creato dalla provvista effettuata dal correntista nel caso di deposito in conto corrente, si riducendo lo scoperto di conto utilizzato dall’apertura di credito concessa dalla banca e, quindi, provocando la espansione del margine di utilizzo del credito entro i limiti accordati. (Aurelio Arnese) (Lucia Pastore) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Avv. Aurelio Arnese e della Dott.ssa Lucia Pastore
Il testo integrale
Testo Integrale