Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18266 - pubb. 19/10/2017
Opposizione a precetto e reclamo della decisione sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo
Tribunale Vallo della Lucania, 05 Luglio 2017. Pres., est. Pasquariello.
Opposizione a precetto - Decisione sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo - Reclamo
La formulazione del secondo comma dell’art. 624 c.p.c., per la sua genericità, autorizza un’estensione dell’ambito applicativo del reclamo anche alla sospensione disposta dal giudice dell’opposizione preventiva all’esecuzione, come confermato anche dal tenore della stessa rubrica della norma, la quale consente di estenderne il contenuto tanto alla sospensione all’esecuzione, quanto alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo.
Ulteriore conferma all’interpretazione estensiva si rinviene nelle modifiche apportate con la L. 52/2016, in particolare nell’eliminazione dal comma 1 dell’art. 624 c.p.c., del riferimento al solo secondo comma dell’art. 615 c.p.c., costituendo tale intervento, altrimenti privo di significato, un chiaro indice della volontà del legislatore di attribuire alla stessa norma una portata generale non più limitata al solo giudice dell’esecuzione, ma riferibile anche a quello dell’opposizione a precetto, nonché alla sospensione da questi disposta.
La formulazione dell’art. 615 1° comma c.p.c., così come modificato dalla L. 132/2015, di conversione del D.L. 83/2015, trova applicazione anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto, pertanto, se il diritto della parte istante è contestato solo in parte, il Giudice procede alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata. (Massimo Postiglione) (riproduzione riservata)
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