Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18248 - pubb. 17/10/2017

Sì al cumulo di interessi corrispettivi e moratori

Tribunale Pesaro, 05 Ottobre 2017. .


Contratto di mutuo – Diversa natura degli interessi corrispettivi e moratori – Irrilevanza

Previsione contrattuale del cumulo dei tassi corrispettivi e moratori in caso di inadempimento – Rilevanza

Applicazione art. 1815, comma 2, C.C. a prescindere dalla liceità del tasso corrispettivo pattuito – Rilevanza



Ai fini dell'applicazione dell’art. 644 e dell’art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui, essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (in questo senso Cass.civ. n.350/2013).
Il calcolo va fatto ex ante e sulla base di quanto pattuito al momento della stipulazione del contratto.
Le argomentazioni sulla diversa natura degli interessi corrispettivi e di quelli moratori non possono essere condivise ai fini della determinazione della natura usuraria degli stessi.
Depone in senso contrario la disposizione di interpretazione autentica, introdotta dal già citato articolo del D.L. n 394/2000, convertito con 1a legge n 24/2001.
II tasso di mora d'altra parte va comunque ad incidere sul costo del mutuo, costo che la legge contro l'usura vuole invece contenere in limiti che non consentano che la parte mutuante si possa approfittare della sua posizione dominante e limitare l'autonomia negoziale del debitore.
Il legislatore di conseguenza, nel ricomprendere entro la soglia di usura gli interessi, commissioni e spese comunque collegate all’erogazione del credito ed a qualunque titolo pattuiti, ha dunque voluto porre un limite superiore perentorio entro quale ricomprendere tutti i costi del eredito, inclusi quelli correlati alle e patologie eventuali del rapporto. (Antonio Paone) (riproduzione riservata)

Se dal tenore contrattuale emerge chiaramente che il tasso di mora si va a sommare agli interessi corrispettivi in caso di inadempimento, e il complessivo tasso pattuito, sommando nei termini predetti anche il tasso di mora al tasso corrispettivo, supera il limite del tasso soglia, la predetta pattuizione di un tasso sopra i limiti del tasso soglia determina ex art 1815 c.c. l’impossibilità di riconoscere all'istituto di credito alcun tipo di interesse. (Antonio Paone) (riproduzione riservata)

La disposizione di cui all'art 1815, comma 2, c.c. risulta chiara ed ha certamente natura sanzionatoria, per cui va applicata come conseguenza del superamento, per qualsiasi causa o  motivo, del tasso di soglia legale, a prescindere dalla liceità del tasso degli interessi corrispettivi promessi. (Antonio Paone) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Antonio Paone


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