Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18214 - pubb. 12/10/2017
Contratti bancari mono-firma, rilevanza usuraria della commissione di massimo scoperto
Tribunale Torino, 15 Luglio 2017. Est. Astuni.
Contratti bancari – Forma scritta per la validità – Conclusione mediante scambio di corrispondenza – Ammissibilità
Prove documentali – Scrittura privata sottoscritta dal solo convenuto – Produzione in giudizio – Equipollente della sottoscrizione dell’attore – Condizioni
Prove documentali – Scrittura privata sottoscritta dal solo convenuto – Produzione in giudizio – Equipollente della sottoscrizione dell’attore – Momento di conclusione del contratto e decorrenza degli effetti – Dalla data della produzione in giudizio – Esclusione
Prove documentali – Scrittura privata sottoscritta dal solo convenuto – Produzione in giudizio – Equipollente della sottoscrizione dell’attore – Momento di conclusione del contratto e decorrenza degli effetti – Dalla data della stipulazione – Affermazione
Contratti bancari – Forma scritta per la validità – Conclusione mediante scambio di corrispondenza – Condizioni – Prova della conoscenza dell’accettazione – Per testi e presunzioni – Ammissibilità
Usura – Commissione di massimo scoperto – Costo inerente all’erogazione del credito – Fattispecie ante DL 185/08
Usura – Poteri dell’autorità amministrativa secondo la legge n. 108/96 – Rilevazione statistica dell’andamento dei tassi medi di mercato – Affermazione – Potere di escludere la rilevanza usuraria di costi inerenti all’erogazione del credito – Esclusione
Usura – Commissione di massimo scoperto – Costo inerente all’erogazione del credito – Fattispecie ante DL 185/08 – “Separata rilevazione” della commissione (circolare Banca d’Italia 2 dicembre 2005 n. 12) – Incompatibilità con la legge n. 108/96 – Disapplicazione
Usura – Commissione di massimo scoperto – Costo inerente all’erogazione del credito – Fattispecie ante DL 185/08 – Computo nel TEG della somma addebitata a titolo di commissione senza rettifica del TEGM – Affermazione
Gli artt. 117 TUB e 23 TUF non sono incompatibili con la conclusione del contratto dell’intermediario bancario o finanziario mediante scambio di corrispondenza, non prescrivendo che risultino da unico documento le sottoscrizioni di entrambe le parti. (Enrico Astuni) (riproduzione riservata)
Per regola giurisprudenziale consolidata, da circa un settantennio, la produzione in giudizio da parte dell’attore della scrittura firmata dal solo convenuto (“scrittura mono-firma”) costituisce valido equipollente della sottoscrizione dello stesso attore, ai fini del perfezionamento del contratto, a condizione che: a) l’attore faccia valere gli effetti negoziali del contratto; b) il convenuto non abbia, medio tempore, revocato la proposta; c) la scrittura non sia fatta valere dagli eredi o aventi causa di una delle parti o nei loro confronti, dato che costoro non potrebbero efficacemente accettare in luogo del loro autore, non subentrando di regola nella posizione di oblato o proponente. (Enrico Astuni) (riproduzione riservata)
Poiché ogni proposta perde effetto, ancorché non revocata né irrevocabile, dopo che è decorso il termine per l’accettazione (stabilito dal proponente, dalla natura dell’affare o dagli usi: cfr. art. 1326 co. 2 c.c.).e non può restare indefinitamente pendente, non è ammissibile che il contratto mono-firma si abbia per concluso soltanto al momento della produzione in giudizio ((Cass. 24 marzo 2016 n. 5919 et al.). Egualmente non è possibile che il contratto, di cui è provata la conclusione tramite produzione in giudizio della scrittura mono-firma, abbia efficacia soltanto ex nunc, poiché tale considerazione svuota di significato la produzione in giudizio, malgrado la dichiarata equiparazione degli effetti, ogni qual volta sia rilevante il comportamento tenuto dalle parti nel tratto di tempo tra la formazione della scrittura e la sua produzione in giudizio. (Enrico Astuni) (riproduzione riservata)
Per evitare queste aporie, deve ritenersi che la produzione in giudizio della scrittura mono-firma “non determina la costituzione del rapporto ex nunc, ma supplisce alla mancanza della sottoscrizione di detta parte con effetti retroagenti al momento della stipulazione”, ossia che la regola giurisprudenziale “produzione vale sottoscrizione” non attenga alle regole di formazione del contratto, ma a quelle di prova in giudizio di contratti già conclusi; prova semplificata perché colui che fa valere la scrittura privata in giudizio è esonerato dalla prova della propria sottoscrizione. (Enrico Astuni) (riproduzione riservata)
Resta fermo l’onere di provare le altre condizioni per la valida conclusione del contratto, cioè che: 1) il regolamento di interessi sia fatto per iscritto; 2) sussista la sottoscrizione della parte contro cui la scrittura è fatta valere; 3) il proponente abbia conoscenza dell’accettazione dell’oblato, scritta e sottoscritta.
La prova della conoscenza, al fine di stabilire il momento di conclusione del contratto, può essere data con qualsiasi mezzo attendibile e concludente, anche per testi e presunzioni e quindi, a fortiori, per ammissione del convenuto stesso, senza che a ciò osti l’art. 2725 c.c. (richiamato da Cass. 24 marzo 2016 n. 5919), quando il contratto deve farsi per iscritto a pena di nullità, poiché l’oggetto del limite probatorio verte sulla dichiarazione (scrittura) e sulla sua paternità (sottoscrizione), non sugli altri elementi pur necessari al perfezionamento della fattispecie contrattuale, come la ricezione e conoscenza delle dichiarazioni da parte dei loro destinatari. (Enrico Astuni) (riproduzione riservata)
Secondo la posizione espressa dalla stessa Banca d’Italia (nella circolare 2 dicembre 2005 n. 12) la c.m.s. è costo inerente all’erogazione, pur se rilevata separatamente rispetto alle altre remunerazioni e spese per la ritenuta difficoltà di prevedere, con prognosi ex ante, l’effettiva incidenza della c.m.s. “storica” sul complessivo costo del credito. (Enrico Astuni) (riproduzione riservata)
La “separata rilevazione” della c.m.s., nelle istruzioni anteriori alla versione “agosto 2009”, non può avere l’effetto di escludere la c.m.s. dalla verifica di usurarietà ai sensi dell’art. 644 c.p. e ciò in quanto la legge n. 108/96 ha demandato all’autorità amministrativa di fare una rilevazione statistica dell'andamento dei tassi medi di mercato (praticati dal sistema bancario-finanziario e distinti per classi omogenee di operazioni), ma non il potere di definire la fattispecie usuraria e di escludere la rilevanza di costi comunque collegati all’erogazione del credito. (Enrico Astuni) (riproduzione riservata)
Malgrado il contrario avviso di Cass. 22 giugno 2016 n. 12965, ostano all’applicazione del regime c.d. del margine (descritto nella circolare 2 dicembre 2005 n. 12) l’incompatibilità con la legge n. 108/96, che prescrive la rilevazione di un tasso medio “globale” (art. 2) e perciò onnicomprensivo. Alla globalità segue anche l’unicità del “limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari” (art. 644 co. 3 c.p.), che è determinato nel “tasso medio risultante dall'ultima rilevazione […] aumentato dello spread. O il costo è inerente alla concessione di credito, e allora deve rientrare nel TEGM e rientra senz’altro nel TEG, oppure ne è estraneo. Viceversa, il regime del margine introduce due distinte coppie di tassi medi e relative soglie, una pertinente la globalità della remunerazione dell’intermediario, l’altro la sola c.m.s., rendendo frastagliato e non uniforme “il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari” e ingenerando irrazionali disparità di trattamento. (Enrico Astuni) (riproduzione riservata)
Poiché appare altresì impossibile il ricalcolo ab ovo del TEGM, comprensivo della c.m.s., non essendo accessibile al pubblico la massa di dati utilizzati dalla Banca d’Italia per la rilevazione statistica, deve ammettersi per esclusione il raffronto tra il TEG del contratto, compresi i costi addebitati per la c.m.s., e il tasso soglia determinato a partire dal TEGM pubblicato nel d.m., senza incrementi. (Enrico Astuni) (riproduzione riservata)
Testo Integrale