Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18205 - pubb. 11/10/2017

Contrasto dei genitori sulla iscrizione scolastica? Prevale la scuola pubblica

Tribunale Roma, 20 Gennaio 2017. Est. Monica Velletti.


Esercizio della responsabilità genitoriale – Scelte dei genitori nell’interessi dei figli – Contrasto in merito alle iscrizioni scolastiche – Scuola privata oppure scuola pubblica – Mancanza di necessità di garantire continuità formativa – Scelta giudiziale in favore della scuola pubblica – Sussiste – Volontà contraria del figlio minore – Rilevanza – Non sussiste

Esercizio della responsabilità genitoriale – Scelte dei genitori nell’interessi dei figli – Consenso prestato per le iscrizioni scolastiche – Efficacia – Limitatamente al solo ciclo frequentato dalla prole al momento di espressione del consenso – Sussiste



In caso di contrasto genitoriale in merito alla iscrizione scolastica dei figli (tra scuola privata e scuola pubblica), in assenza della necessità di salvaguardare la continuità formativa, il Tribunale deve optare per la scuola pubblica italiana considerata quella che l’ordinamento democratico mette a disposizione di tutti i minori e della quale il giudice deve presumere la capacità di fornire idonea educazione scolastica. Analoga presunzione non può operare con la scuola privata in quanto organizzata non dallo Stato italiano ma da soggetti diversi che solo entrambi i genitori possono valutare come positivi per l’educazione dei loro figli. Né può essere decisiva la diversa volontà dei figli: infatti, la volontà della prole minore di età non può superare le osservazioni riportate quanto all’impossibilità per il giudice di ordinare l’iscrizione ad un nuovo ciclo di scuola privata nel dissenso di uno dei genitori. Peraltro, che l’opinione del minore nella scelta scolastica sia importante, ma non dirimente, si evince dalla non necessità del suo ascolto in sede di iscrizione, ritenendo l’ordinamento che tale scelta sia da rimettere ai genitori. Ciò in quanto l’immaturità del minore fa ritenere che lo stesso non abbia le necessarie categorie e conoscenze per valutare la qualità dell’offerta formativa, dell’impostazione didattica e culturale dei diversi istituti, capacità riconosciute dall’ordinamento scolastico ai soli genitori chiamati a sottoscrivere la scheda di iscrizione che non prevede la sottoscrizione del minore. Sono i soli genitori che assumono di fronte all’ordinamento e ai figli il compito e la responsabilità della scelta scolastica, senza che sia prevista l’espressione di una adesione del minore a tale scelta. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il consenso prestato per le iscrizioni scolastiche, in mancanza di espresse specificazioni, ha effetto con riguardo al solo ciclo frequentato dai figli al momento di espressione del consenso. Tale conclusione è desumibile dalla necessità per i genitori di rinnovare il proprio consenso ad ogni mutamento di ciclo scolastico, essendo stabilito dall’ordinamento scolastico che i genitori provvedano all’iscrizione dei figli ad ogni mutamento di ciclo. Peraltro una diversa interpretazione, portata alle estreme conseguenze imporrebbe ai genitori che avessero prestato il consenso alla frequentazione di una scuola privata dell’infanzia di assicurare la frequenza scolastica nella medesima struttura fino al compimento degli studi anche universitari, qualora la struttura avesse classi di istruzione di ogni ordine e grado, affermazione che si porrebbe in palese contrasto con i più elementari canoni dell’ermeneutica. Per quanto esposto deve ritenersi che il consenso eventualmente prestato dai genitori, riguardi il solo ciclo scolastico che il figlio stia frequentando nel periodo in cui l’accordo viene concluso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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