Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18126 - pubb. 05/10/2017

Leasing: la cassazione detta i criteri per la determinazione del credito del concedente

Cassazione civile, sez. I, 13 Settembre 2017, n. 21213. Est. Genovese.


Fallimento – Locazione finanziaria – Fallimento dell’utilizzatore – Scioglimento del contratto – Credito del concedente – Distinzione



In caso di fallimento dell'utilizzatore e di opzione del curatore per lo scioglimento del vincolo contrattuale, il credito vantato dal concedente si specifica in due segmenti; il primo relativo ad una somma certa e determinata già alla data della dichiarazione di fallimento (rappresentato dai canoni scaduti e non pagati) ed il secondo relativo ad una somma indeterminata, variabile e dipendente dalla reazione del mercato alla nuova allocazione del bene (rappresentato dalla differenza tra il valore residuo del bene alla data di fallimento e quanto incassato, che può essere anche negativa).

Appare, quindi, evidente che - per il primo segmento di credito - il concedente è legittimato ad insinuarsi ordinariamente al passivo e ad essere soddisfatto in sede fallimentare, indipendentemente dalla vendita o altra allocazione del bene in leasing, mentre l'ulteriore ed eventuale segmento di credito potrà essere insinuato solo a latere della collocazione stessa, da cui strettamente dipende.

La Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto:
“in caso di fallimento dell'utilizzatore e di opzione del curatore per lo scioglimento del vincolo contrattuale il concedente non può richiedere subito, mediante l'insinuazione al passivo ed ex art. 93 l.fall., anche il pagamento dei canoni residui che l'utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di normale svolgimento del rapporto di locazione finanziaria, in quanto con la cessazione dell'utilizzazione del bene viene meno l'esigibilità di tale credito, ma ha esclusivamente diritto alla restituzione immediata del bene ed un diritto di credito eventuale, da esercitarsi mediante successiva insinuazione al passivo, nei limiti in cui, venduto o altrimenti allocato a valori mercato il bene oggetto del contratto di leasing, dovesse verificarsi una differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e la minor somma ricavata dalla allocazione del bene cui è tenuto il concedente stesso, secondo la nuova regolazione degli interessi fra le parti direttamente fissata dalla legge". (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Il testo integrale


 


Testo Integrale