Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17985 - pubb. 21/09/2017
Usura: la Commissione di massimo scoperto va computata anche per i periodi antecedenti il 2010
Tribunale Torino, 05 Gennaio 2017. Est. Cecilia Marino.
Contratti bancari – Eccezione di indebito per usura da parte del correntista convenuto – Mancata produzione della documentazione – Azzeramento del saldo iniziale di riferimento: affermazione
Usura – Commissione di massimo scoperto – Rilevanza per il computo del tasso effettivo ante DL 185/08 – Affermazione
Nel caso in cui pendano sia la domanda del correntista che quella della banca, e sia il correntista che la banca non producano la documentazione completa, si ha una causa unica a tutti gli effetti, con la banca che propone l’azione principale e il correntista che vuole paralizzare in tutto o in parte l’azione della banca eccependo l’indebito: la conseguenza è che si parte da saldo zero. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Per il periodo fino al 31/12/209, occorre provvedere a ricalcolare il tasso effettivo medio globale sulla base dei dati esistenti relativi alla commissione massimo scoperto sul sito internet della Banca d’Italia, secondo i criteri previsti dalla Legge n.108/96. Questo tasso dovrà poi essere confrontato con il TEG applicato dalla banca, nel quale dovranno essere computati “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”.
La sentenza della Cass. Civ. 22.6.2016 n.12965 non può costituire un punto di svolta su cui ancorare la decisione in merito alla predetta questione: il precetto normativo è quello indicato dal’art.644 c.p. comma IV e non dalla prassi che lo ha attuato; si è verificato un fenomeno connotato da un’applicazione concreta contra legem della norma, attraverso un meccanismo per cui la commissione massimo scoperto veniva sì rilevata, ma non conteggiata nel TEGM.
Nessun istituto di credito nei suoi vertici può legittimamente affermare di non avere compreso il chiaro disposto della norma e la difformità applicativa; applicare tassi e commissioni tali da sfiorare o superare i tassi soglia è dunque stata “un’attività pericolosa” liberamente scelta. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Ermanno Garola
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