Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17626 - pubb. 07/07/2017

Conto corrente con apertura di credito, onere della prova a carico della banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ed applicazione del criterio del c.d. saldo a zero

Appello L'Aquila, 28 Giugno 2017. Est. Augusta Massima Cucina.


Bancario - Contratto di conto corrente con apertura di credito - Onere della prova a carico della banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ed applicazione del criterio del c.d. saldo a zero - Illegittimità interessi anatocistici e degli interessi ultralegali con “rinvio alla media del mese corrente del Ribor” - Indeterminatezza - Non si devono computare le C.M.S. in mancanza di espressa e corretta pattuizione - Rigetto dell'appello avanzato dalla Banca



In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora la Banca non fornisca prova in primo grado atta a dimostrare la provenienza del saldo negativo, il saldo iniziale deve essere considerato pari a zero - Le “schede contabili” depositate dalla Banca sono assolutamente irrilevanti e insufficienti a dare certezza e contezza del credito ingiunto - In mancanza di espressa e corretta pattuizione degli interessi ultralegali, non sono dovuti gli interessi con “rinvio alla media del mese corrente del Ribor” e non sono dovuti neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale - L’utilizzo del “rinvio alla media del mese corrente del Ribor” appare illegittimo ed indeterminato in quanto variabile quotidianamente, per cui deve ritenersi nulla la relativa clausola - In mancanza di corretta pattuizione non sono dovute neanche le C.M.S essendo tale clausola considerata nulla per indeterminatezza. (Emanuele Argento) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara


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