Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17615 - pubb. 06/07/2017
Usura e costi assicurativi nei finanziamenti con cessione del quinto
Tribunale Roma, 15 Giugno 2017. Est. Carlomagno.
Usura - Tasso usurario - Voci ricomprese - Cessione del quinto dello stipendio - Polizze assicurative - Rientrano - Presunto carattere unitario delle due operazioni di finanziamento - Esclusione
Usura - Banca d’Italia – Inclusione delle spese assicurative nelle istruzioni anteriori al 2009 - Funzione meramente tecnico statistico dell’intervento - Prevalenza della legge come fonte di rango primario
Usura - Clausola che contempli voci per un calcolo che comporti il superamento del tasso soglia - Nullità
Secondo il chiaro tenore letterale dell’art. 644, comma 4 c.p. affinchè una spesa di assicurazione, nell’ambito delle voci economiche, risulti rilevante per il riscontro dell’eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l’erogazione. Due operazioni di finanziamento concluse lo stesso giorno non costituiscono necessariamente un’unica operazione di finanziamento, bensì due fattispecie autonome e distinte anche sotto il profilo del loro inquadramento nelle categorie di cui al decreto ministeriale e della loro differente durata. (Massimo Campanella) (riproduzione riservata)
La Suprema Corte Sez I n.8806/17 ha ritenuto che le Istruzioni della Banca D’Italia, nella precedente formulazione al 2009, non imponessero affatto, nella fattispecie al suo esame l’esclusione delle spese assicurative dal calcolo del TEG e soprattutto, cosa che maggiormente rileva che al contrario la loro inclusione, purchè fossero correlate alla concessione del credito si deve desumere dalla diretta applicazione della fonte di rango primario. (Massimo Campanella) (riproduzione riservata)
E’ nulla la clausola che preveda la corresponsione di somme per una cifra che, comunque, risulta superiore al tasso soglia con conseguente applicazione dell’art. 1815 comma 2 c.c. (Massimo Campanella) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Massimo Campanella
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