Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17497 - pubb. 17/06/2017

Perfezionamento dei contratti bancari 'monofirma'

Appello Torino, 28 Febbraio 2017. Est. Macagno.


Contratti bancari – Cd. contratti “monofirma” – Produzione in giudizio da parte del contraente non firmatario – Perfezionamento ex nunc



In tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta “ad substantiam”, la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l’ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto con effetti “ex nunc” e non “ex tunc”, essendo necessaria la formalizzazione delle dichiarazioni di volontà che lo creano.
Ciò non significa che il requisito della forma scritta “ad substantiam” nei contratti non possa essere soddisfatto se le sottoscrizioni delle parti siano contenute in documenti distinti, ma bensì che tra questi ultimi, che devono essere entrambi prodotti in giudizio, deve risultare un collegamento inscindibile così da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell’accordo.
Pertanto il requisito della forma scritta “ad substantiam” è soddisfatto solo ove vi sia la prova che entrambe le parti, anche se in documenti distinti, abbiano manifestato per iscritto la loro volontà negoziale, prova che non può essere offerta per testi ovvero per presunzioni; né il comportamento delle parti in costanza di contratto “monofirma” può essere considerato come valida manifestazione del consenso della banca. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Alfredo Montefusco


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