Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17470 - pubb. 14/06/2017

Limiti al potere della corte d’appello di sospendere la liquidazione dell’attivo

Appello Trento, 18 Maggio 2017. Est. Erlicher.


Fallimento – Sospensione della liquidazione dell’attivo – Competenza della corte d’appello – Limiti – Valutazione del curatore

Fallimento – Sospensione della liquidazione dell’attivo – Decisione del giudice delegato ex art. 108 – Impugnazione – Reclamo al collegio



Il potere della corte d’appello di disporre la sospensione della liquidazione dell’attivo del fallimento non può essere esercitato dopo la pronuncia del provvedimento che esaurisce il procedimento di reclamo.

Nel caso in cui sia stata accolta la domanda di revoca del fallimento e non sia stata disposta la sospensione della liquidazione dell’attivo fallimentare, sarà compito del curatore valutare l’opportunità di adottare tale soluzione, ancorché la decisione di revoca non sia ancora passata in giudicato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il provvedimento che ai sensi dell’art. 108 legge fall. respinge la richiesta di sospensione della liquidazione dell’attivo può essere impugnato con lo strumento del reclamo al collegio di cui all’art. 26 legge fall. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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