Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17430 - pubb. 08/06/2017
Requisiti di validità della Commissione di Massimo Scoperto ante e post L.2/2009
Tribunale Taranto, 31 Gennaio 2017. Est. Casarano.
Commissione di Massimo Scoperto – Indeterminatezza – Nullità – Sussiste – Violazione dei requisiti ex L.2/2009 – Nullità – Sussiste – Inclusione nel computo di TEG e TEGM – Affermazione
L’art.1418, II co., c.c. a rigore concerne il contratto ma si applica estensivamente e razionalmente anche alle clausole contrattuali
Prima dell’entrata in vigore della legge n.2 del 28 gennaio 2009, che ha stabilito quando si configura la nullità della Commissione di Massimo Scoperto, tale nullità deve essere valutata alla stregua dell’art.1418, II co., c.c..
Nullità che si estende poi ai rapporti in corso, al momento dell’entrata in vigore della predetta legge, qualora non vi sia stato adeguamento da parte della banca alle nuove prescrizioni dettate in materia.
La Commissione di Massimo Scoperto nulla va in ogni caso conteggiata nel TEG: in siffatta evenienza infatti la Commissione di Massimo Scoperto degrada a semplice costo aggiuntivo del tasso di interesse in concreto applicato e quindi soggiace al trattamento normativo proprio del tasso di interesse.
Quando invece la clausola che prevede la Commissione di Massimo Scoperto è valida, essa si considera un addendo del TEG: ma in tal caso il suo valore medio va incluso anche nel TEGM.
L’esclusione della Commissione di Massimo Scoperto dal TEG era imposta dalla normativa secondaria, che però va dichiarata in contrasto con la fonte primaria in materia e cioè l’art.644, IV comma, c.p.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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