Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17251 - pubb. 16/05/2017

La banca deve informare il cliente dell’illiquidità dei titoli proposti

Tribunale Verona, 21 Marzo 2017. Est. Vaccari.


Contratti finanziari – Azioni di istituto di credito non quotato – Illiquidità – Obbligo di informazione al cliente – Sussiste – Valutazione di appropriatezza – Obbligo – Sussiste



Intrinseche limitazioni fattuali agli scambi costituiscono, in alternativa alla loro impossibilità giuridica, elemento caratterizzante dei titoli illiquidi. Di conseguenza il prezzo di realizzo rimane teorico, per non dire del tutto aleatorio.
Di ciò il cliente deve essere avvertito prima della conclusione dell’operazione, per essere messo in condizioni di effettuare un acquisto perfettamente consapevole.
Rilevano nel caso le indicazioni della comunicazione Consob relativa al “dovere dell’intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza e buona fede in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi” del 2009, che stabilisce numerosi e assai stringenti obblighi di trasparenza ex ante a carico dell’intermediario.
Dall’art.42 reg.16190/2007 deriva l’obbligo di valutare l’appropriatezza delle operazioni di investimento, che implica l’acquisizione da parte dell’intermediario di informazioni in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente in materia di investimenti. [Nella fattispecie, il Giudice ha accertato la responsabilità della banca per violazione degli obblighi informativi verso il cliente e per avere omesso la verifica della sua capacità di comprendere gli specifici profili di rischio connessi ai titoli acquistati, e ha pertanto condannato l’istituto di credito a rifondere il prezzo d’acquisto delle azioni.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale