Diritto del Lavoro
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17191 - pubb. 09/05/2017
Rimborso dei lavoratori non dipendenti degli oneri previdenziali versati durante il periodo di svolgimento di pubbliche funzioni
Tribunale Bari, 26 Aprile 2017. Est. Pazienza.
Lavoratore autonomo (nella specie professionista iscritto all’albo degli Avvocati) che ricopre la carica di Assessore Comunale – Assenza di prova in ordine alla sospensione dell’attività professionale – Diritto di richiedere il rimborso degli oneri previdenziali versati durante l’esercizio delle pubbliche funzioni – Insussistenza
Affinché l’amministrazione locale possa farsi carico del versamento degli oneri previdenziali a favore dei propri amministratori esclusivamente al fine di consentire agli stessi di dedicarsi a tempo pieno allo svolgimento del mandato istituzionale, è necessario ritenere che il principio della parità di trattamento imponga anche ai lavoratori autonomi, al pari di quelli dipendenti, di sospendere la propria attività lavorativa.
Il pregiudizio che determinate categorie di lavoratori autonomi possano subire dalla sospensione della rinuncia temporanea della propria attività professionale può al più determinare una disparità di fatto non considerata dal legislatore e non superabile in via interpretativa con riguardo a disposizioni di legge dettate a tutela dell’esercizio di pubbliche funzioni.
Una diversa lettura creerebbe una situazione di disparità di trattamento fra lavoratori dipendenti e non dipendenti in punto di percezione delle indennità previste dall’art. 82 TUEL.
Questa disposizione normativa, infatti, dispone che l’indennità di funzione, prevista dal comma 1 per le categorie di amministratori ivi indicate, sia “dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa”. A fronte del collocamento in aspettativa, oltre al mancato dimezzamento dell’indennità, il legislatore (art. 86 comma 1) concede all’amministratore che sia lavoratore dipendente il diritto al versamento dei contributi a carico dell’amministrazione locale presso cui espleta il mandato.
Ove l’analogo beneficio, previsto dall’art. 86, comma 2, TUEL per i lavoratori non dipendenti, non fosse collegato alla esplicita e totale rinuncia, durante il mandato, all’attività professionale espletata, questi ultimi si troverebbero nella condizione di cumulare due benefici che il legislatore, per i lavoratori dipendenti, ritiene invece incompatibili (l’indennità di funzione in misura piena, ex art. 82, comma 1, TUEL ed il versamento dei contributi sostitutivi, ex art. 86, comma 2, TUEL), oltre alla possibilità di continuare a svolgere la propria attività professionale o imprenditoriale, non dedicandosi a tempo pieno all’espletamento dell’incarico di amministratore. (Antonello Falco) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Antonello Falco
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