Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17151 - pubb. 02/05/2017

Effetti della rinuncia all’esecuzione nei confronti del terzo pignorato

Tribunale Torino, 07 Novembre 2016. .


Processo esecutivo – Esecuzione mobiliare presso terzi – Rinuncia agli atti – Obbligo di custodia da parte del terzo pignorato – Permane fino al provvedimento del giudice – Onere di comunicazione della rinuncia al terzo pignorato – Spetta al creditore procedente



La rinuncia agli atti effettuata dal creditore procedente non è sufficiente per liberare i terzi pignorati dagli obblighi di custodia di cui all’art.546 c.p.c., non essendo i terzi pignorati “parte” del processo esecutivo. È necessario il provvedimento del giudice.
L’onere di comunicare l’avvenuta rinunzia ai terzi pignorati spetta al creditore procedente, conformemente alla prescrizione dettata in tema di inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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