Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17073 - pubb. 11/04/2017
Continuità aziendale: affitto di azienda e prosecuzione dell'attività di impresa con assunzione del rischio
Appello Firenze, 05 Aprile 2017. Est. Paparo.
Concordato preventivo – Continuità aziendale – Natura – Affitto di azienda – Prosecuzione dell'attività e assunzione del rischio – Necessità
Un concordato preventivo non può qualificarsi in continuità aziendale ai sensi dell'art. 186-bis legge fall. per il fatto che sia in corso un contratto di affitto di azienda; la fattispecie del concordato con continuità aziendale può, infatti, ravvisarsi solo se esso preveda la prosecuzione dell'attività di impresa e quindi l'assunzione del relativo rischio ed è caratterizzato dalla modalità di adempimento dell'obbligazione di pagamento che presuppone la prosecuzione dell'attività in capo al debitore.
E ciò anche considerando, oltre al dato testuale della mancata previsione dell'affitto di azienda nella norma citata, anche la ratio derivante dal fatto che in tanto si può parlare di continuità in quanto permanga il rischio di impresa, che non sussiste invece nel caso di affitto di azienda in cui si tratti della riscossione del canone stabilito. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ La continuità
La continuità aziendale - ∙ Concordato misto, liquidatorio e con continuità aziendale
- ∙ Affitto di azienda
- ∙ Rischio connesso alla continuità aziendale
Segnalazione del Dott. Giampiero Russotto
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