Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16998 - pubb. 31/03/2017

Contratto di conto corrente, ripetizione di somme e produzione del contratto e degli estratti conto completi

Tribunale Modena, 07 Marzo 2017. Est. Antonella Rimondini.


Contratto di conto corrente – Ripetizione di somme – Produzione del contratto e degli estratti conto completi – Onere del correntista – Ordine di esibizione del contratto – Esclusione – Ordine di esibizione degli estratti conto – Limitazione all’ultimo decennio



Il correntista che domanda la ripetizione di somme indebitamente versate alla banca deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, ovvero l’esecuzione della prestazione e l’inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo della stessa. Il correntista ha, pertanto, l'obbligo di produrre il contratto di conto corrente e gli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale.
La mancata produzione del negozio di conto corrente e degli estratti conto completi va a scapito dell’attrice, poiché – trattandosi del soggetto che agisce in ripetizione – è la parte gravata dal relativo onere probatorio. Né si può ritenere che tale omissione possa essere sanata accogliendo la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., in quanto il presupposto per l’emanazione di tale ordine è che la parte si trovi nell’impossibilità di produrre essa stessa in giudizio i documenti. Tale istanza, comunque, non può avere ad oggetto i contratti, poiché l’art. 119 TUB consente al cliente solo di acquisire dalla banca i documenti relativi a singole operazioni contabili eseguite negli ultimi dieci anni. (Guido Corapi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Guido Corapi, Avvocato del Foro di Modena


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