Diritto del Lavoro
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16996 - pubb. 31/03/2017
Procedimento disciplinare per accesso all’armadio personale del dipendente
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 02 Marzo 2017, n. 5314. Est. Amelia Torrice.
Licenziamento – Procedimento disciplinare – Accesso all’armadio personale del dipendente – Violazione procedimento – Non sussiste
È legittima, pur in assenza di contraddittorio, la perquisizione dell’armadio personale di un lavoratore volto ad accertare la presenza di beni aziendali dallo stesso occultati (nel caso specifico, si trattava di pratiche affidate al lavoratore ma non eseguite), laddove ciò avvenga nell’ambito di un procedimento disciplinare. (Fabrizio Daverio) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Fabrizio Daverio – Daverio & Florio
Il testo integrale
Con il provvedimento in esame, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in merito ad un licenziamento intimato per aver un lavoratore, tra i tanti addebiti mossi, occultato, all’interno del proprio armadio personale, diverse pratiche sottoposte al suo esame (i.e. domande di congedo; pratiche di riscatto degli anni di laurea; etc.).
Il Tribunale del merito riteneva che l’accesso effettuato dall’Istituto previdenziale datore di lavoro (nella specie, l’INPS) presso l’armadio in dotazione del lavoratore fosse legittimo perché finalizzato ad accertare il buon andamento dell’amministrazione in relazione alle pratiche incriminate. Parimenti legittimo era, dunque, il licenziamento impugnato dal lavoratore ricorrente.
La statuizione di primo grado veniva integralmente confermata dalla Corte territoriale, la quale sanciva, peraltro, che il licenziamento de quo fosse proporzionato rispetto all’entità degli atti occultati (nonché alla durata pluriennale dell’occultamento stesso) ed alla rilevanza che le pratiche occultate avevano sul piano economico.
Il lavoratore ricorreva dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione dolendosi, tra l’altro, che l’apertura del suo armadio personale avrebbe dovuto essere disposta in contraddittorio con lo stesso; che durante i periodi per i quali egli aveva dedotto di essere in malattia era prassi non verificare lo status di avanzamento delle pratiche affidate; che in passato non si era mai proceduto alla perquisizione del suo armadio.
Testo Integrale