Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16960 - pubb. 24/03/2017
Mancato compimento di atti interruttivi del termine di prescrizione più breve in caso di incertezza
Cassazione civile, sez. III, 14 Febbraio 2017, n. 3765. Est. Chiara Graziosi.
Avvocato – Responsabilità civile – Errori ed omissioni – Incertezza giurisprudenziale in ordine al termine prescrizionale del diritto al risarcimento del danno – Mancato compimento di atti interruttivi con riferimento al termine più breve (ancorché, in concreto, non operante) – Violazione dell’obbligo di diligenza – Sussistenza – Fattispecie
In materia di responsabilità professionale dell’avvocato, in caso di incertezza giurisprudenziale in ordine al computo del termine di prescrizione del diritto del cliente al risarcimento del danno, il mancato compimento di atti interruttivi, da parte del legale, con riferimento al termine prescrizionale più breve (ancorché in concreto non operante, in forza di un successivo intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Corte regolatrice), implica violazione dell’obbligo di diligenza richiesto dall’art. 1176, comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva ravvisato negligenza dell’avvocato nel non aver compiuto atti interruttivi, con scansione temporale infrabiennale, del diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, ancorché integrante illecito penale ma con relativo giudizio non promosso per difetto di querela, in quanto, al tempo di espletamento del mandato, la questione di interpretazione dell’art. 2947 c.c. era ancora assai controversa, essendosi poi susseguite ben tre pronunce delle Sezioni Unite). (massima ufficiale)
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