Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1693 - pubb. 04/05/2009

Elevato profilo di rischio e obblighi informativi specifici

Tribunale Pisa, 13 Ottobre 2008. Est. Modena.


Intermediazione finanziaria - Adeguatezza dell’operazione - Informazione circa le specifiche caratteristiche del titolo negoziato - Necessità.

Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi dell’intermediario - Elevato profilo di rischio dell’investitore - Informazione relativa alla singola operazione - Necessità.

Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi - Persistenza per tutta la durata del rapporto - Sussistenza.



L’intermediario deve sempre illustrare al cliente le specifiche caratteristiche del titolo e la sua rischiosità indicandone il rating e ciò anche nel caso in cui l’operazione sia adeguata al profilo di rischio dell’investitore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La spontaneità dell’iniziativa del cliente non esonera l’intermediario dal rispetto degli obblighi informativi, i quali non vengono meno neppure di fronte alla richiesta del cliente con profilo di rischio elevato di acquisto di un determinato titolo; in questo caso l’intermediario ha, infatti, l’obbligo di illustrare pregi e difetti del tipo di investimento, oltre che di astenersi dal dare corso all’operazione in caso di inadeguatezza ed in mancanza di ordine scritto o telefonico registrato in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’obbligo di operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati non si esaurisce nella fase iniziale dell’investimento, al momento dell’acquisto dei titoli; tale obbligo persiste durante tutto il rapporto di deposito e custodia. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Pierluigi Parrini


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