Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16894 - pubb. 15/03/2017
Figli alla scuola privata se il genitore prima dice SI e poi si pente / Affido cd. alternato
Cassazione civile, sez. VI, 14 Febbraio 2017, n. 4060. Pres., est. Dogliotti.
Conflitti genitoriali – Iscrizione dei figli – Scuola privata – Precedente iscrizione condivisa dai genitori – Dissenso sopravvenuto – Rilevanza – Esclusione
Affido alternato – Presupposti – Accordo dei genitori e dei figli
Nel caso in cui, su volontà di entrambi i genitori, i figli siano stati in passato iscritti alla scuola privata, costituisce realizzazione del preminente interesse del minore consentire la prosecuzione del ciclo scolastico in corso, nell’ipotesi in cui la prole iscritta abbia manifestato peraltro alcune non gravi difficoltà. Ciò soprattutto dove sia provato che il genitore dissenziente abbia, in realtà, un tempo condiviso la scelta di iscrivere i figli alla scuola privata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
L'affido alternato, tradizionalmente previsto come possibile dal diritto di famiglia italiano, è rimasta una soluzione educativa di limitate applicazioni, essendo stato ripetutamente affermato che esso assicura buoni risultati quando vi è un preciso accordo tra i genitori e tutti i soggetti coinvolti, anche il figlio, condividono la soluzione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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