Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16873 - pubb. 10/03/2017
Criteri di verifica del superamento del tasso soglia d’usura rispetto agli interessi corrispettivi e agli interessi moratori
Tribunale Milano, 16 Febbraio 2017. Est. Ferrari.
Mutuo – Usura – Verifica superamento tasso soglia – Tasso corrispettivo e tasso moratorio – Somma algebrica – Erroneità
Mutuo – Usura – Tasso moratorio – Verifica superamento tasso soglia – Esclusione
Mutuo – Usura – Interessi di mora – Ipotesi di ritardi di pagamento – Inammissibilità – Parametrazione a quota di capitale di singola rata – Inammissibilità
Mutuo – Usura – Calcolo TEG – Penale per estinzione anticipata – Non va compresa
Mutuo – Ammortamento alla francese – Anatocismo – Non ricorre
Mutuo – Ammortamento alla francese – Rate impagate – Addebito interessi di mora – Anatocismo – Non ricorre
Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia d’usura è scorretta la pretesa di sommare tasso corrispettivo e tasso di mora dal momento che gli interessi moratori nel caso di inadempimento si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi. Ciò anche nel caso in cui il tasso di mora sia determinato applicando una maggiorazione percentuale sull’interesse corrispettivo perché ciò assume rilievo solo sotto il profilo della modalità adottata per la quantificazione del tasso. (Patrizio Melpignano) (riproduzione riservata)
In assenza di rilevazioni specifiche del TEGM per gli interessi moratori da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze il vaglio di usurarietà di tale categoria di interessi resta circoscritto alla dimensione soggettiva dell’usura quando si dimostri ai sensi dell’art. 644 cp che detti interessi siano stati pattuiti in maniera tale da creare una sproporzione delle prestazioni, con approfittamento delle condizioni di difficoltà economiche e finanziarie del debitore. Deve, invece, escludersi qualunque valutazione di carattere oggettivo per sforamento del tasso soglia. (Patrizio Melpignano) (riproduzione riservata)
Del tutto arbitraria, ai fini della verifica dello sforamento del tasso soglia d’usura da parte del tasso effettivo di mora (c.d. T.E.MO.), è la pratica di ipotizzare ritardi nei pagamenti che non abbiano alcun riscontro nei fatti di causa, così come è errato parametrare la quota di interessi moratori alla quota capitale della rata tardivamente onorata e non al capitale residuo al momento del pagamento, con l’effetto di individuare un tasso di mora nettamente superiore a quello effettivamente applicato. (Patrizio Melpignano) (riproduzione riservata)
La penale per anticipata estinzione del mutuo non va computata nel TEG in quanto questa non costituisce un onere collegato all’erogazione del credito ma riguarda piuttosto una fase successiva e eventuale, ossia la risoluzione anzitempo del rapporto, volta a indennizzare la parte mutuante della perdita del lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati. (Patrizio Melpignano) (riproduzione riservata)
Non comporta anatocismo la pattuizione di un piano di ammortamento alla francese, ossia mediante la previsione di rate di importo costante, ciascuna delle quali composta di una quota di capitale e una quota di interessi. Ciò in quanto in ciascuna rata la quota di interessi è calcolata non sull’intero importo mutuato ma sulla sola quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti. (Patrizio Melpignano) (riproduzione riservata)
Non comporta anatocismo l’addebito di interessi moratori su rate non tempestivamente pagate, comprensive anche della quota di interessi corrispettivi. Ciò a condizione che sugli interessi moratori così calcolati non siano calcolati interessi. (Patrizio Melpignano) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Patrizio Melpignano del Foro di Milano
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