Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16852 - pubb. 08/03/2017
Giurisdizione e regolamento n. 2201 del 2003
Appello Catania, 26 Gennaio 2017. Est. Rita Russo.
Procedimento di separazione – Giurisdizione – Reg. 2201 / 2003
Nel caso in cui i coniugi non abbiano cittadinanza comune, devono trovare applicazione i criteri di cui alla lett. a) dell’articolo 3 del Reg. 2201 del 2003, ai fini della giurisdizione: "sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova: — la residenza abituale dei coniugi, o — l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o — la residenza abituale del convenuto, o — in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o — la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o — la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio «domicile»; b) di cui i due coniugi sono cittadini". (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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