Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16601 - pubb. 26/01/2017
Operazioni finanziarie su derivati compiute da enti pubblici: profili di nullità
Tribunale Roma, 18 Luglio 2016. Est. Sacco.
Operazioni finanziarie – Stipula di contratti su derivati da parte di un ente pubblico – Natura speculativa del contratto – Conseguente nullità del contratto – Sussiste
Operazioni finanziarie – Acquisto di prodotti finanziari della banca qualificatasi come consulente – Conflitto di interessi – Sussiste – Responsabilità contrattuale della banca – Sussiste
La stipulazione di un contratto su un derivato che prevede possibilità di profitto e di perdita tanto nell’ipotesi di aumento quanto nell’ipotesi di diminuzione del tasso Euribor qualificano la natura assolutamente speculativa del contratto, che confligge con l’inderogabile disposto dell’art.41 della legge 448 del 2001 che consente agli enti locali il ricorso agli strumenti di finanza derivata esclusivamente per fini di tutela di rischi collegati all’indebitamento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
La circostanza che la banca si sia proposta quale consulente e assistente del cliente nell’individuazione e nella valutazione della migliore opzione negoziale per procedere alla sostituzione del precedente contratto integra una tipica ipotesi di conflitto di interessi, poiché è di tutta evidenza che la banca che, in veste di consulente, proponga al potenziale cliente un proprio prodotto finanziario non sia in posizione di terzietà; essa viene meno sia agli specifici doveri gravanti sugli intermediari e sugli operatori finanziari, sia ai generali doveri di buona fede oggettiva e di diligenza da osservarsi nello svolgimento di qualsivoglia rapporto giuridico.
Il profilo di responsabilità nella condotta della banca integra una tipica ipotesi di illecito contrattuale: avendo agito attualmente quale consulente e assistente del cliente, essa era tenuta ad assicurare una prestazione professionalmente adeguata: circostanza ampiamente smentita dai risultati negativi del contratto.
[Nella fattispecie, la banca era stata condannata a risarcire i danni cagionati ad un Comune a seguito della stipula di un contratto swap in relazione al quale aveva omesso di fornire adeguate informazioni.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Matteo Di Pumpo
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