Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16585 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Bergamo, 24 Novembre 2016. .


Concordato preventivo - Pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari - Condizione di ammissibilità della proposta - Inidoneità del piano concordatario ad assicurare il pagamento del ceto chirografario nella percentuale minima di legge - Arresto della procedura



Il rispetto della norma di cui al quarto comma dell’art. 160 l.fall., la quale prescrive che la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, costituisce una vera e propria condizione di ammissibilità della proposta, ferma restando la teorica possibilità che il debitore prospetti un soddisfacimento ulteriore del chirografo con un pagamento in percentuali superiori a quella minima del venti per cento o con forme alternative di soddisfacimento, diverse dal pagamento, che tuttavia potranno solo essere esuberanti rispetto al pagamento del venti per cento, e mai sostitutive dello stesso.

Ne consegue che, ove dovesse ritenersi certa l’inidoneità del piano concordatario ad assicurare il pagamento del ceto chirografario nella percentuale minima di legge, la conseguenza non potrebbe essere che l’arresto della procedura per l’acclarata mancanza di una condizione di ammissibilità della proposta di concordato.

Se quindi, in termini di principio, non v’è dubbio che il tema dell’effettivo valore dei beni ceduti alla massa dei creditori per il loro soddisfacimento inerisca alla cd. fattibilità economica del piano ed in quanto tale sia devoluto alle valutazioni che la massa dei creditori esprime con il voto, favorevole o sfavorevole, alla proposta (Cass., Sezioni Unite, n. 1521/13), è allo stesso modo indubbio che, qualora il commissario giudiziale ritenga che il valore dei beni ceduti ai creditori sia insufficiente ad assicurare il pagamento dei creditori chirografari nella misura di legge del venti per cento, e sia in grado di supportare tale prognosi con elementi plausibili, per il tribunale sia doveroso, prendendo atto di ciò, arrestare il concordato preventivo e, in presenza dei presupposti di legge, dichiarare il fallimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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