Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1657 - pubb. 15/04/2009

Pagamento tardivo dell’assegno e diritto alla cancellazione dall’archivio assegni

Tribunale Siracusa, 27 Febbraio 2009. Est. Artino Innaria.


Assegno bancario – Pagamento tardivo – Cancellazione dal registro assegni bancari e postali – Necessità – Persistenza dell’iscrizione – Periculum in mora – Sussistenza.



Qualora il traente fornisca alla banca la prova dell’avvenuto pagamento tardivo degli assegni nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, l’istituto di credito deve provvedere alla cancellazione delle relative iscrizioni, essendo venuto meno il presupposto per l’applicazione delle sanzioni amministrative; in simile fattispecie, sussiste il periculum in mora che giustifica il ricorso in sede cautelare volto ad ottenere la cancellazione delle iscrizioni, posto che la loro persistenza nell’archivio degli assegni bancari e postali di cui all’art. 10 bis della citata legge è fonte per l’imprenditore di grave pregiudizio a diritti costituzionalmente garantiti non suscettibili di ristoro monetario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Maria Genovese


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