Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16535 - pubb. 18/01/2017

Dovere di mantenimento dei figli: no a tetti massimi definitivi

Cassazione civile, sez. VI, 13 Dicembre 2016, n. 25531. Est. Genovese.


Mantenimento dei figli – Elementi da valutare – Fissazione di un tetto massimo definitivo – Esclusione



Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 cod. civ., impone ai genitori, anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 cod. civ.,non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali.». Con la conseguenza che non può porsi e risolversi una volta e per tutte, in astratto, quale sia la misura massima di quantificazione dell'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio, dovendo esso commisurarsi alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti appena menzionati, proporzionati all'età del figlio non autosufficiente che ancora abbisogna dell'ausilio genitoriale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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