Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16506 - pubb. 12/01/2017
Richiesta di documenti ex art. 119 TUB e allarme per notizie stampa sul valore delle azioni
Tribunale Treviso, 09 Agosto 2016. Est. Laura Ceccon.
Art. 119, comma 4, TUB - Diritto di ottenere copia documenti - Allarme per notizie stampa su valore delle azioni
Ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB (d.lgs. 385/1993), il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese ed entro il termine di 90 giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
(Nel caso in esame, i ricorrenti hanno prospettato la necessità di procurarsi tempestivamente copia della documentazione per valutare la sussistenza dei presupposti per poter eventualmente assumere iniziative giudiziarie nei confronti dell'istituto di credito in relazione all'allarme suscitato da notizie di stampa in merito al reale valore delle azioni rispetto al prezzo di immissione sul mercato. Il Tribunale ha ritenuto che l'impossibilità di connotare in termini di maggiore concretezza il pericolo prospettato nasce proprio dalla indisponibilità della documentazione, situazione che non può risolversi in pregiudizio alle potenziali ragioni dei ricorrenti, i quali si verrebbero altrimenti limitati nel diritto di rango costituzionale di cui all’art. 24 Cost. di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Paolo Brignolo Gorla
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