Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16388 - pubb. 13/12/2016
Fallimento a seguito di declaratoria d'inammissibilità della domanda di concordato ed effetto devolutivo pieno del reclamo
Cassazione civile, sez. I, 22 Giugno 2016, n. 12964. Est. Ferro.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Ammissione - Decreto d'inammissibilità - Fallimento - Dichiarazione a seguito di declaratoria d'inammissibilità della domanda di concordato - Reclamo - Effetto devolutivo pieno - Conseguenze - Riesame di tutte le questioni concernenti l'inammissibilità - Possibilità - Condizioni
Nel caso in cui la sentenza dichiarativa di fallimento faccia seguito ad un provvedimento di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, l'effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento riguarda anche la decisione sull'inammissibilità del concordato, perché parte inscindibile di un unico giudizio sulla regolazione concorsuale della stessa crisi, sicché, ove il debitore abbia impugnato la dichiarazione di fallimento, censurando innanzitutto la decisione del tribunale sulla sua mancata ammissione al concordato, il giudice del reclamo, adìto ai sensi degli artt. 18 e 162 l.fall., è tenuto a riesaminare, anche avvalendosi dei poteri officiosi previsti dall'art. 18, comma 10, l.fall., tutte le questioni concernenti detta ammissibilità, pur attinenti a fatti non allegati da alcuno nel corso del procedimento innanzi al giudice di primo grado, né da quest'ultimo rilevati d'ufficio, ed invece dedotti per la prima volta nel giudizio di reclamo ad opera del curatore del fallimento o delle altre parti ivi costituite. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
- ∙ Dichiarazione di rigetto e impugnazione
- ∙
Concordato preventivo e accordo di ritstrutturazione dei debiti
Impugnazione del diniego di omologazione del concordato preventivo - ∙
Oggetto del giudizio
Effetto devolutivo del reclamo
Testo Integrale