Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1632 - pubb. 15/03/2009

Rapporto di durata e doveri dell'intermediario

Tribunale Forlì, 18 Novembre 2008. Est. Pazzi.


Intermediazione finanziaria – Doveri informativi dell’intermediario – Rapporto di durata – Permanenza dei doveri durante tutto lo svolgimento del rapporto – Sussistenza.



L’obbligo dell’intermediario di informare il cliente sull’andamento del titolo permane anche successivamente all’acquisto. La regola si ricava dalla disposizione dell’art. 21, lett. b del T.U.F., la quale impone agli intermediari di operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati, e dall’art. 28 del reg. Consob n. 11522/98, secondo il quale il cliente deve essere posto in condizione di effettuare consapevoli scelte non solo di investimento ma anche di disinvestimento. L’obbligo dell’intermediario è quindi di contenuto dinamico che non ha ad oggetto solamente il comportamento da tenere al momento dell’investimento ma, trattandosi di rapporto di durata, anche l’eventuale disinvestimento o modifica delle posizioni prese. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Eugenio Lozupone


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