Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16251 - pubb. 24/11/2016
Mutuo fondiario, superamento dei limiti percentuali e responsabilità del mutuante nei confronti dei creditori del mutuatario
Tribunale Milano, 30 Giugno 2016. Est. Rolfi.
Mutuo fondiario – Superamento dei limiti percentuali – Finalità della normativa – Nullità – Esclusione – Concessione abusiva del credito – Responsabilità risarcitoria dell'ente mutuante nei confronti dei creditori del mutuatario
Va qualificato come fondiario il mutuo che si dichiara tale, pure se il rapporto è assistito da ipoteca di 4° grado e se l'importo erogato supera i limiti percentuali fissati dalla normativa di legge e regolamentare.
La normativa di legge sul contratto di mutuo fondiario mira a perseguire interessi generali.
Il mutuo fondiario non rientra nell'ambito dei contratti presi in considerazione dalla norma dell'art. 117, comma 8, testo unico bancario. È dunque da escludere una nullità di questo contratto per difformità dal tipo, secondo quanto previsto da detta norma.
La violazione della normativa di legge dettata per il mutuo fondiario non importa la nullità del relativo contratto per violazione dell'art. 1418 c.c., in quanto una declaratoria di nullità integrale non tutelerebbe il sistema bancario dal rischio di insolvenza che la previsione normativa degli artt. 38 ss. testo unico bancario mira a sventare.
La stipulazione di un mutuo fondiario in violazione delle norme di legge costituisce una erogazione imprudente di credito. In quanto tale, la stessa rientra nell'ambito della concessione abusiva del credito, con conseguente applicazione della norma dell'art. 2043 c.c. e corrispondente responsabilità risarcitoria dell'ente mutuante nei confronti degli altri creditori del mutuatario. L'azionabilità di tale responsabilità è riservata, anche in sede fallimentare, all'iniziativa dei singoli creditori. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)
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