Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16169 - pubb. 15/11/2016

Patrocinio a spese dello Stato e legge di stabilità 2016

Tribunale Lamezia Terme, 23 Settembre 2016. .


Patrocinio a spese dello Stato – Art. 83 comma III-bis TU Spese Giustizia – Effetti – Coordinamento con l’art. 109 tu cit.



La legge di stabilità 2016 (cfr. art. 1, comma 783, Legge n. 208/2015) ha modificato l’art. 83 del d.P.R. 115 del 2002, introducendo un ultimo comma (comma 3-bis), entrato in vigore in data 1 gennaio 2016; la nuova disposizione recita: “il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”. La norma in parola non individua una decadenza per il soggetto interessato, bensì uno sbarramento temporale della potestas decidendi del giudice del procedimento: le ipotesi di decadenza (vieppiù da situazioni giuridiche soggettive connesse a diritti fondamentali) devono essere tipiche ed espresse, elementi assenti dalla norma in parola; inoltre, come noto, l’ammissione al gratuito patrocinio determina l’insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato (Cass. civ., sez. VI-2, ordinanza 27 gennaio 2015 n. 1539) e il diritto di credito che nasce da questo rapporto è sottoposto a prescrizione. Pertanto, il comma 3-bis cit. individua il momento ultimo entro il quale il giudice del procedimento può decidere sull’istanza di liquidazione: superato tale momento, il giudice del procedimento perde la potestas decidendi sull’istanza di liquidazione. Ovviamente, non determinando la disposizione in esame alcuna decadenza, il difensore della parte ammessa al patrocinio, che non abbia tempestivamente presentato istanza ex art. 83 comma 3-bis cit., potrà ricorrere - ove non sia nel frattempo intervenuta prescrizione del diritto - agli strumenti di tutela ordinari e generali, ossia il ricorso per decreto ingiuntivo o l’instaurazione di giudizio ordinario (Cass. civ. 31 marzo 2006 n. 7633). La legge di stabilità 2016 non è intervenuta sul disposto dell’art. 109 T.U.S.G., il quale, pertanto, mantiene la formulazione sopra ricordata; ciò, tuttavia, non esclude l’obbligo, per l’interprete, di procedere al necessario coordinamento dell’art. 109 cit. con il nuovo art. 83 co. 3-bis T.U.S.G., il cui portato precettivo deve ritenersi derogatorio, in parte qua, alla disciplina della “riserva” di istanza di ammissione al patrocinio. In particolare, ove pur venga fatta rituale “riserva” ex art. 109 T.U.S.G., ma poi la documentazione necessaria all’ammissione al patrocinio non pervenga al giudice prima del momento in cui questi definisce il procedimento (o la fase del procedimento) che si svolge dinnanzi a sé, egli perde il potere di provvedere alla liquidazione, per la quale l’avvocato dovrà necessariamente ricorrere ai mezzi ordinari (es. ricorso per decreto ingiuntivo; giudizio ordinario di cognizione; ecc.). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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