Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16155 - pubb. 11/11/2016

Nullità dei contratti derivati stipulati da Comune senza previa sottoscrizione di contratto quadro

Appello Perugia, 24 Ottobre 2016. Est. Fornaci.


Contratti di Interest Rate Swap – Mancata sottoscrizione contratto quadro – Nullità – Esistenza

Contratti di Interest Rate Swap – Mancato inserimento della clausola di recesso ex art. 30, comma 6, TUF – Nullità – Esistenza

Contratti di Interest Rate Swap stipulati da una Pubblica Amministrazione – Perfezionamento del contratto mediante scambio di corrispondenza – Inapplicabilità

Contratti di Interest Rate Swap – Dichiarazione di operatore qualificato ex art. 31 Reg. Consob n. 11522/1998 – Inserimento in modulo predisposto dalla banca – Insufficienza



I contratti derivati stipulati da un Comune sono nulli senza la necessaria preventiva stipulazione del contratto-quadro di intermediazione finanziaria. (David Giuseppe Apolloni) (riproduzione riservata)

I contratti per operazioni su strumenti finanziari derivati Interest Rate Swap conclusi presso la sede dell’Ente territoriale, e comunque al di fuori della sede propria dell’Intermediario, da parte di investitore che non poteva ritenersi operatore qualificato ex art. 31 Reg. Consob n. 11522/1998 sono nulli per mancata preventiva indicazione della facoltà di recesso ex art. 30 Reg. Consob n. 11522/1998. (David Giuseppe Apolloni) (riproduzione riservata)

Nei contratti sottoscritti tra privati e Pubblica Amministrazione è necessario che le firme dei sottoscrittori siano apposte in un unico documento, non valendo per la Pubblica Amministrazione il principio del perfezionamento tramite scambio di corrispondenza. (David Giuseppe Apolloni) (riproduzione riservata)

In presenza di un bando vinto dalla banca, con il quale il Comune ricercava un Advisor che avrebbe dovuto assistere l’Ente nella ristrutturazione del proprio debito mediante definizione di strategie ottimali, la dichiarazione inserita in un modulo stampa, predisposto dall’intermediario e non particolarmente evidenziata nell’ambito del documento stesso, al fine di richiamare l’attenzione del dichiarante circa l’importanza del contenuto della dichiarazione resa, è solo formale e deve essere considerata come inutiliter data.
Infatti, se l’ente in questione si era risolto a cercare siffatto consulente, evidentemente non disponeva all’interno della propria pianta organica di professionalità specificamente qualificate in quel settore. (David Giuseppe Apolloni) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. David Giuseppe Apolloni


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