Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16153 - pubb. 11/11/2016

In materia di braccialetto elettronico

Corte Giustizia UE, 28 Luglio 2016. Est. Lycourgos.


Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 26, paragrafo 1 – Mandato d’arresto europeo – Effetti della consegna – Deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato membro di esecuzione – Nozione di “custodia” – Misure restrittive della libertà diverse dalla reclusione – Arresti domiciliari associati ad un braccialetto elettronico – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 6 e 49



L’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev’essere interpretato nel senso che misure quali gli arresti domiciliari per un periodo di nove ore notturne, associati alla sorveglianza della persona interessata a mezzo di un braccialetto elettronico, all’obbligo di presentarsi quotidianamente o più volte alla settimana ad un commissariato di polizia ad ore stabilite, nonché al divieto di chiedere il rilascio di documenti validi per l’espatrio, non sono, in linea di principio, tenuto conto del tipo, della durata, degli effetti e delle modalità di esecuzione dell’insieme di tali misure, talmente coercitive da comportare un effetto di privazione della libertà analogo a quello determinato dalla carcerazione e da essere quindi qualificate come «custodia» ai sensi della citata disposizione, circostanza che spetta in ogni caso al giudice del rinvio verificare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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