Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16123 - pubb. 09/11/2016

Risoluzione ex D.Lgs. 180/2015, stato di insolvenza, dissesto e valutazione del tribunale

Tribunale Chieti, 19 Luglio 2016. Est. Valletta.


Banche – Procedure di risoluzione e di crisi – Presupposti – Insolvenza e dissesto – Distinzione

Banche – Procedure di risoluzione e di crisi – Presupposti – Insolvenza – Caratteristiche – Deficit patrimoniale

Banche – Procedure di risoluzione e di crisi – Dichiarazione di insolvenza con riferimento all’avvio della risoluzione o della liquidazione coatta



I presupposti comuni alla risoluzione e alle altre procedure di gestione delle crisi delle banche sono indicati all'art. 17 del D.Lgs. 180/2015 e si concretano nel dissesto o nel rischio di dissesto, il quale si palesa in presenza di una o più delle situazioni specificate al comma 2 alle lettere dalla a) alla f), ove nessuna delle condizioni ivi indicate è riconducibile allo stato di insolvenza quale concetto giuridico evincibile dalla legge fallimentare e posto alla base della procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa.

Per attivare le procedure di gestione della crisi in questione è, infatti, necessaria e sufficiente una condizione meno grave dello stato di insolvenza, così che risoluzione e liquidazione coatta amministrativa hanno il medesimo presupposto costituito dal dissesto e non dallo stato di insolvenza della banca. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nonostante la nozione di insolvenza bancaria sia per certi aspetti sovrapponibile a quella di altri imprenditori commerciali, l'insolvenza della banca può essere dichiarata in un momento cronologicamente anteriore rispetto a quello ricavabile mediante l'applicazione della nozione generale, in quanto deve essere già considerata sussistente in presenza di particolari indicatori tecnici, fra i quali speciale rilievo viene attribuito alla presenza di un ingente e prognosticamene irreversibile deficit patrimoniale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La dichiarazione di insolvenza della banca può essere effettuata avuto riguardo al momento di avvio del procedimento di risoluzione oppure con riferimento al momento dell’adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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