Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16091 - pubb. 08/11/2016

La convivenza triennale, per impedire la delibazione, deve essere tempestivamente eccepita

Cassazione civile, sez. I, 04 Ottobre 2016, n. 19811. Est. De Marzo.


Sentenza ecclesiastica di nullità – Convivenza triennale ostativa – Eccezione – Tempestività ex art. 166 c.p.c. – Necessità – Sussiste



Secondo il condiviso orientamento inaugurato da Cass., Sez. Un., 17 luglio 2014, n. 16379, la convivenza triennale "come coniugi", quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, né opponibile dal coniuge, per la prima volta, nel giudizio di legittimità. Ciò posto e tenuto conto dell'applicabilità nel procedimento de quo delle norme sul rito ordinario di cognizione (Cass. 7 giugno 2007, n. 13363), appare evidente che l'eccezione, proposta con comparsa di risposta depositata alla prima udienza e non nei termini previsti dell’art. 166 cod. proc. civ., deve ritenersi tardiva. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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