Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16039 - pubb. 27/10/2016
Responsabilità oggettiva dell’intermediario finanziario per colpa o dolo del promotore
Tribunale Lagonegro, 14 Marzo 2016. Est. Bosone.
Intermediazione finanziaria - Responsabilità dell’intermediario per fatto colposo o doloso del promotore - Limiti
La responsabilità dell’intermediario per il fatto del promotore integra un caso particolare di responsabilità oggettiva per fatto altrui, assimilabile a quella prevista dall’art.2409 c.c., imputandosi alla società intermediaria, nell’interesse della quale l’attività viene svolta, il costo del rischio creato dalla società stessa, prescindendo da ogni indagine relativa alla colpa, e ciò al fine di offrire una tutela rafforzata all’investitore, che può così contare anche sul patrimonio dell’intermediario.
È necessario e sufficiente, perché si abbia responsabilità della società di intermediazione, un rapporto di necessaria occasionalità tra le incombenze affidate al promotore e il fatto illecito del medesimo, nel senso che l’incombenza da lui disimpegnata deve avere determinato una situazione tale da avere agevolato e reso possibile il fatto illecito.
Ne consegue che la responsabilità della società di intermediazione deve ritenersi sussistente anche se il promotore ha agito oltre i limiti delle sue incombenze o trasgredendo gli ordini ricevuti o addirittura con dolo, purché l’attività sia in sé riconducibile all’incarico affidato.
Né assume alcun rilievo la circostanza che il versamento sia avvenuto con modalità diverse da quelle previste nelle disposizioni di settore: invero, è il promotore finanziario e non l’investitore il diretto destinatario di tali prescrizioni.
Neppure può ritenersi che la forma di pagamento adottata risulti espressione di una condotta negligente o imprudente dell’investitore che abbia concorso a cagionare il danno: infatti, l’obbligazione dell’intermediario è un’obbligazione di garanzia, sicché quest’ultimo non può opporre all’investitore le eccezioni che non avrebbe potuto opporre il promotore finanziario; il quale non può certo oipporre all’investitore le conseguenze del mancato rispetto di regole comportamentali che – come già evidenziato – sono in primo luogo poste a carico del promotore stesso.
[Nella fattispecie, l’intermediario è stato condannato in solido con il promotore finanziario il quale aveva ricevuto dall’investitore un pagamento in contanti che aveva indebitamente trattenuto per sé.] (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Pasquale Basso
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