Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16003 - pubb. 25/10/2016
La parziale soddisfazione ai fini dell’esdebitazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice
Tribunale Como, 12 Ottobre 2016. Est. Petronzi.
Fallimento - Esdebitazione - Debiti residui - Requisito oggettivo - Parziale soddisfazione - Valutazione discrezionale
Il requisito del soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali, giusta una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 142, comma 2, L.F., rispetto alla legge di delegazione (art. 1, comma 6, lett. a), n. 13, legge 14 maggio 2005, n. 80), può ritenersi realizzato anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto. (Giuseppe D’Elia) (riproduzione riservata)
Il requisito della parziale soddisfazione, la cui sussistenza è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, non può prescindere dalla verifica non solo del numero dei creditori soddisfatti rispetto al totale di quelli ammessi, ma anche della percentuale di pagamento dei crediti in concreto realizzata. (Giuseppe D’Elia) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Avv. Giuseppe D'Elia
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