Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15688 - pubb. 01/09/2016
Violazione del dovere di correttezza e sospensione dell’esecuzione
Tribunale Verona, 09 Agosto 2016. Est. Lanni.
Richiesta di sospensione dell’esecuzione in sede di opposizione ex art. 615, 2° comma, c.p.c. – Riscontrata violazione da parte del creditore del dovere di correttezza di cui all’art. 88 c.p.c. e del divieto di abuso degli strumenti processuali ricavabile dall’art. 111 comma 1 Cost. – Gravi motivi – Sussistenza
In sede di opposizione all’esecuzione ex art. 615, II comma c.p.c., l’esecuzione va sospesa in caso di violazione da parte del creditore del dovere di correttezza di cui all’art. 88 c.p.c. (inteso anche come divieto di aggravamento della posizione debitoria della controparte, non rispondente ad un apprezzabile interesse) nonché del divieto di abuso degli strumenti processuali ricavabile dall’art. 111 comma 1 Cost. e richiamato dalla più recente elaborazione della giurisprudenza di legittimità proprio in relazione a condotte dei creditori nel ricorso a procedure di esecuzione forzata (v. Cass. n. 7078/15). (Fattispecie relativa ad esecuzione promossa dal creditore nei confronti del terzo pignorato: nello specifico, il creditore aveva notificato atto di precetto e dato seguito all’esecuzione dopo aver intimato con fax al terzo pignorato, Istituto di credito, di corrispondere entro cinque giorni la somma assegnata, senza dar seguito alla richieste della Banca di trasmettere copia del provvedimento di assegnazione, nonché di comunicare ex art. 21 comma 15 L. 449/97 e Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 34755/2010 del 03.03.2010 quale parte della somma pignorata doveva assoggettarsi a ritenuta d’acconto). (Matteo Filippi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Matteo Filippi
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