Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15684 - pubb. 01/09/2016

Esecuzione decisioni straniere e provvedimenti conservativi in pendenza del giudizio

Tribunale Milano, 21 Aprile 2016. Est. Fiengo.


Esecuzione decisioni straniere – Provvedimenti conservativi in pendenza del giudizio ex art. 43 reg. (CE) n. 44/01 – Integrazione della disciplina comunitaria da parte della disciplina nazionale

Pignoramento presso terzi – Sequestro presso terzi – Art. 678 c.p.c. – Abrogazione – Esclusione

Sequestro presso terzi – Eccezione prescrizione – Inammissibilità



Le regole europee sulla giurisdizione, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale rappresentano un complesso autonomo e completo, indipendente dagli ordinamenti nazionali che, in presenza di lacune, deve essere integrato dalle norme dello Stato dell’esecuzione le quali, tuttavia, non possono pregiudicare gli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario. Ne deriva che, in caso di provvedimenti conservativi ai sensi dell’art. 47, paragrafo 3, reg. CE n. 44/01, la decisione del giudizio “sul merito” (sino alla quale –ai sensi dell’art. 678 c.p.c.- è sospeso il giudizio sulle controversie relative all’accertamento dell’obbligo del terzo) deve essere rinvenuta nella decisione resa dalla Corte d’Appello nel giudizio instaurato ai sensi dell’art. 43 del regolamento CE n. 44/01. (Elisa Scorza) (riproduzione riservata)

La strumentalità del sequestro rispetto al pignoramento e l’orientamento giurisprudenziale per il quale il richiamo dell’art. 678 c.p.c. alle “norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o i terzi” deve intendersi come riferito all’intero apparato normativo che disciplina l’espropriazione presso terzi, non consente di ritenere abrogato tacitamente l’art. 678 c.p.c. (nella parte in cui prevede la sospensione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, salva diversa manifestazione di volontà da parte dello stesso terzo) in conseguenza della vigente disciplina dettata dall’art. 549 c.p.c. con riferimento all’accertamento dell’obbligo del terzo in materia di pignoramento di crediti. L’abrogazione tacita (ravvisabile solo quando lo ius superveniens disciplina il medesimo istituto già precedemente regolato e quando tra le due disposizioni esiste una contraddizione tale da rendenerne impossibile la contemporanea operatività) deve infatti escludersi considerata la diversa natura (cautelare ed esecutiva) del sequestro e del pignoramento e la mancata contraddizione tra le due discipline. (Elisa Scorza) (riproduzione riservata)

L’eccezione di prescrizione del credito (che integra un’opposizione all’esecuzione) non deve essere esaminata dal giudice del sequestro di crediti (chiamato esclusivamente a verificare il perfezionamento del vincolo derivante da sequestro), ma, successivamente alla conversione del sequestro in pignoramento, solo dal giudice dell’esecuzione. (Elisa Scorza) (riproduzione riservata)


Segnalazione della Dott.ssa Elisa Scorza


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