Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15634 - pubb. 26/07/2016

Nullità del contratto e saldo iniziale più favorevole

Tribunale Taranto, 16 Aprile 2016. Est. Casarano.


Contratti bancari – Rinnovazione del contratto con riporto del saldo negativo del conto precedente – Azione di nullità del contratto sostituito – In assenza di domanda di ripetizione da parte del correntista – Interesse  ad agire – Sussistenza

Contratti bancari – Azione di nullità del contratto – In assenza di preventiva richiesta alla banca di copia della documentazione  – Possibilità di sopperire alla mancanza di prova ex art.210 c.p.c. – Esclusione



Se le clausole in odore di nullità risultino superate dalla rinnovazione del contratto e conseguente riconduzione del rapporto a liceità, un residuo interesse ex art.100 c.p.c. all’esperimento di un’azione di nullità in mancanza di azione di ripetizione si deve identificare pur sempre nel vantaggio rappresentato dal veder riconosciuto un saldo più favorevole. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

L’attore-correntista ha la possibilità di chiedere prima del giudizio alla propria banca di fornire tutta la documentazione concernente il rapporto contrattuale ex art.119 T.U.B., e se del caso potrebbe ottenerla con l’ingiunzione, cui poi potrebbe seguire il ricorso all’esecuzione forzata.
Ove l’attore avanzi detta richiesta solo nel corso del giudizio, non può sopperirsi alla mancanza di prova ricorrendo all’art.210 c.p.c., che è invece di applicazione residuale. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)


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