Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15591 - pubb. 21/07/2016
Notifica della cessione dei crediti ex art. 58 Tub e voto nel concordato preventivo
Tribunale Padova, 03 Giugno 2016. Est. Zambotto.
Procedimento di concordato preventivo – Voto espresso da cessionario del credito – Mancata prova dell’avvenuta cessione del credito – Difetto di legittimità del votante – Silenzio assenso
In materia di cessione dei crediti ex art. 58 Tub, ancorché la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’intercorsa cessione produca per i debitori ceduti gli effetti indicati dall’articolo 1264 del Codice Civile, è comunque onere del cessionario dimostrare la propria legittimazione, fornendo gli elementi per verificare l’intervenuta cessione del credito, non essendo possibile raggiungere tale prova mediante la verifica della sussistenza contemporanea dei requisiti per l’identificazione dei crediti oggetto di cessione come indicati nella Gazzetta Ufficiale.
In difetto di prova di tali elementi, il cessionario non è legittimato al voto nel concordato preventivo, fermi restando gli effetti del silenzio assenso di cui all’art. 178 legge fall. vigente ratione temporis. (Riccardo Rocca) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
Segnalazione dello Studio Wise Avvocati & Commercialisti
Il testo integrale
Testo Integrale