Diritto Tributario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15340 - pubb. 29/06/2016
Il canone per la radiodiffusione non rientra nell’applicazione IVA
Corte Giustizia UE, 22 Giugno 2016. Pres., est. Silva De Lapuerta.
Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Attività di radiodiffusione pubblica – Finanziamento tramite canone legale obbligatorio – Prestazione di servizi ai fini IVA – Esclusione
L’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che un’attività di radiodiffusione pubblica, come quella di cui al procedimento principale, finanziata mediante un canone legale obbligatorio versato dai proprietari o dai detentori di un ricevitore radiofonico e esercitata da una società di radiodiffusione istituita dalla legge non costituisce una prestazione di servizi «effettuata a titolo oneroso», ai sensi di tale disposizione, e non rientra quindi nell’ambito di applicazione di tale direttiva. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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