Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15255 - pubb. 17/06/2016
Accesso del concepito al materiale biologico del presunto padre, defunto prima della nascita
Tribunale Milano, 31 Maggio 2016. Est. Buffone.
Nascituro concepito fuori da matrimonio – Morte del presunto padre e cremazione del corpo – Azione della madre per accedere a materiale biologico del presunto padre al fine di effettuare il test del D.N.A. in vista della futura azione di accertamento della paternità – Ammissibilità – Sussiste
Convivenze di fatto – Elemento costitutivo – Dichiarazione anagrafica – Esclusione
E’ ammissibile l’azione cautelare, promossa dalla madre del nascituro, concepito fuori dal matrimonio, dopo la morte del padre, per accedere a materiale biologico del medesimo al fine di conservare elementi di prova da spendere nel futuro giudizio di paternità, da instaurare ex art. 269 c.c.; l’azione può in particolare essere promossa dove il corpo del presunto padre non possa essere oggetto di esumazione, attesa la intervenuta cremazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Avendo la convivenza natura “fattuale”, e, cioè, traducendosi in una formazione sociale non esternata dai partners a mezzo di un vincolo civile formale, la dichiarazione anagrafica è strumento privilegiato di prova e non anche elemento costitutivo e ciò si ricava, oggi, dall’art. 1 comma 36 della Legge 76 del 2016, in materia di “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. La definizione normativa che il Legislatore ha introdotto per i conviventi è scevra da ogni riferimento ad adempimenti formali: “si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”. In altri termini, il convivere è un “fatto” giuridicamente rilevante da cui discendono effetti giuridici ora oggetto di regolamentazione normativa. Tant’è che la dichiarazione anagrafica è richiesta dalla legge 76 del 2016 «per l’accertamento della stabile convivenza», quanto a dire per la verifica di uno dei requisiti costitutivi ma non anche per appurarne l’effettiva esistenza fattuale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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