Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14905 - pubb. 03/05/2016
La revocatoria fallimentare del contratto di cessione di azioni è di competenza del tribunale fallimentare e non del tribunale delle imprese
Tribunale Arezzo, 18 Novembre 2015. Est. Alessandra Guerrieri.
Revocatoria fallimentare - Contratto di cessione di azioni - Finalità recuperatorie - Competenza del tribunale fallimentare - Sussistenza - Competenza del tribunale delle imprese - Esclusione
Fallimento - Azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore - Accertamento della mala fede del sub acquirente
Sussiste la competenza del tribunale fallimentare (e non di quello delle imprese) nel caso di revocatoria (fallimentare e a cascata) avente per oggetto un contratto di cessione di azioni, dato che l'azione ha finalità recuperatoria e vede il curatore agire iure proprio e non in sostituzione del fallito. (Mary Moramarco) (riproduzione riservata)
L'azione revocatoria esercitata ex art. 66 legge fall. nei confronti dei terzi aventi causa dal primo acquirente del fallito richiede soltanto l'accertamento della mala fede del sub acquirente consistente nella consapevolezza della revocabilità ai seni dell'art. 67 legge fall. del trasferimento intervenuto tra il primo dante causa ed il debitore fallito. (In sede di reclamo, il Tribunale in composizione collegiale ha confermato il provvedimento di sequestro, per i medesimi motivi). (Mary Moramarco) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Mary Moramarco
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