Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14846 - pubb. 27/04/2016
Prime applicazioni della decisione della Corte di Giustizia UE sulla falcidiabilità dell'iva e delle ritenute
Tribunale Livorno, 13 Aprile 2015. Est. Marinai.
Concordato preventivo – Crediti per IVA e per ritenute d'acconto operate e non versate – Falcidia – Ammissibilità
Sulla base di quanto ha statuito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la recentissima sentenza ECLI:EU:C:2016:206 del 7 aprile 2016 non è incompatibile con l'ordinamento italiano una falcidia dell'IVA in sede concordataria ed a maggior ragione, lo stesso ragionamento deve valere per le "ritenute" citate nell'art. 182-ter, non avendo esse neppure quel rilievo Europeo che aveva portato la Cassazione a escludere la falcidiabilità concordataria dell'IVA. Da ciò consegue che la non falcidiabilità di IVA e ritenute deve essere confinata nell'ambito della transazione fiscale, e dunque la legittimità della falcidia in assenza di transazione fiscale che è solo facoltativa. (Tiziana Merlini) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Pagamento parziale di Iva e ritenute: natura della disposizione
- ∙ Pagamento parziale di Iva e ritenute: divieto
- ∙ Pagamento parziale di Iva e ritenute: ammissibilità in assenza di transazione fiscale
- ∙ Pagamento parziale di Iva e ritenute: rispetto dell'ordine della cause di prelazione
- ∙ Pagamento parziale di Iva e ritenute: apporto di finanza
- ∙ Crediti per Iva e ritenute
- ∙ Obbligo di integrale pagamento di Iva e ritenute e formazione delle classi
- ∙
Crediti privilegiati
Iva e ritenute operate e non versate
Segnalazione dell'Avv. Tiziana Merlini
Il testo integrale
Testo Integrale